La rubrica del decreto parla di attività di polizia. Le conseguenze più immediate riguardano chi progetta, immette sul mercato o adopera sistemi ad alto rischio in azienda.
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 ed entra in vigore il 30 settembre. Attua la delega dell’articolo 24 della legge 132/2025 e adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689. La rubrica cita le attività di polizia e la responsabilità civile e penale, e una lettura rapida si ferma lì: identificazione biometrica remota in tempo reale, riconoscimento facciale a posteriori, formazione degli operatori, divieto di alimentare banche dati biometriche con lo scraping indiscriminato.
Il perimetro reale è più largo. Dentro lo stesso testo vivono tre interventi che toccano qualunque impresa italiana che progetti, immetta sul mercato o adoperi un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio: una nuova fattispecie penale, un nuovo reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, un capitolo processuale che sposta il baricentro delle cause risarcitorie.
L’attuazione italiana dell’AI Act procede per strati successivi, e questo è il terzo. Il primo era stato il quadro di governance della legge 132/2025, ricostruito nel deep dell’11 giugno di questa sala stampa. Il secondo, ad agosto, l’assetto delle autorità di vigilanza con AgID e Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il terzo arriva adesso, e riguarda le conseguenze.

Il decreto inserisce nel codice penale l’articolo 437-bis, rubricato «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi».
La norma punisce chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento, oppure omette le misure di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. La pena è la reclusione da uno a cinque anni, elevata da due a otto anni quando il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
L’alterazione di un sistema ad alto rischio segue una forbice propria: reclusione da due a sei anni quando l’alterazione produce un pericolo per la vita o per l’incolumità, da tre a dieci anni quando il pericolo tocca la sicurezza dello Stato. Il testo contempla anche l’ipotesi di colpa grave per alcune delle condotte e si rivolge in modo esplicito all’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana.
Il punto merita attenzione per ciò che sposta. La sorveglianza umana dell’articolo 14 dell’AI Act viveva finora come obbligo amministrativo, presidiato da sanzioni pecuniarie e da un’autorità di vigilanza. Dal 30 settembre, quando l’omissione genera un pericolo concreto, la stessa condotta acquista una dimensione penale con un nome, una pena e un imputato persona fisica. Chi firma le procedure di sicurezza di un sistema ad alto rischio firma adesso qualcosa che somiglia a una posizione di garanzia.
Il secondo intervento modifica il decreto legislativo 231/2001 con il nuovo articolo 25-vicies, «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale».
Per il delitto dell’articolo 437-bis l’ente risponde con una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. Per il delitto dell’articolo 612-quater del codice penale, l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale introdotta dalla legge 132/2025, la forbice va da duecento a settecento quote. In entrambi i casi restano applicabili le sanzioni interdittive dell’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del decreto 231: sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per le imprese con un Modello organizzativo la conseguenza è concreta e datata. Il risk assessment 231 si aggiorna quando il catalogo dei reati presupposto cambia, e il catalogo è appena cambiato in una direzione che intercetta funzioni tecniche prima estranee alla mappa: sviluppo software, data science, ICT, gestione dei fornitori di modelli. I flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza seguono la stessa logica, perché un OdV che riceve informazioni sui sistemi ad alto rischio soltanto a incidente avvenuto arriva tardi rispetto alla fattispecie descritta dall’articolo 437-bis, costruita interamente sul pericolo.
Vale anche una lettura meno difensiva. Il legislatore ha collocato l’intelligenza artificiale dentro un impianto che le imprese italiane conoscono da venticinque anni, con un vocabolario condiviso fatto di mappatura dei rischi, protocolli, deleghe, flussi e audit. Chi possiede un Modello 231 maturo possiede già il contenitore: il lavoro consiste nel riempirlo con i sistemi, i fornitori e i controlli che oggi vivono altrove.
La terza parte del decreto riguarda le controversie risarcitorie, e per molte aziende è la più rilevante in termini di esposizione economica.
L’articolo 17 disciplina l’accesso alle prove. Il giudice può ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione degli elementi di prova pertinenti sul funzionamento del sistema, quando chi afferma di aver subito il danno porta fatti ed elementi che rendono verosimile la fondatezza della domanda, anche riguardo al collegamento fra l’output del sistema e il danno lamentato. L’elenco di ciò che il giudice può chiedere è esplicito: i registri previsti dall’articolo 12 dell’AI Act, la documentazione sul sistema di gestione dei rischi, le informazioni pertinenti della documentazione tecnica, i parametri e le modalità di supervisione umana. L’ordine resta soggetto a necessità e proporzionalità e tiene conto dei segreti commerciali.
La conseguenza dell’inadempimento è la parte affilata. Quando una parte omette di ottemperare all’ordine per un motivo ingiustificato, il giudice può trarne argomenti di prova e, quando l’inadempimento riguarda proprio la documentazione elencata dalla norma, può ritenere ammessi i fatti allegati dall’istante. La documentazione tecnica richiesta dall’AI Act diventa così un asset processuale: chi la tiene aggiornata la produce, chi l’ha lasciata indietro rischia di veder dati per provati i fatti avversari.
L’articolo 18 aggiunge la presunzione. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità fra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria. In un contenzioso su sistemi complessi questa singola riga ribalta la fatica: ricostruire il funzionamento di un modello per dimostrare il rapporto causale era finora il muro contro cui si fermava il danneggiato, e ora quel muro sta dall’altra parte.
L’articolo 19 chiude il triangolo con un principio destinato a entrare nelle memorie difensive: la conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche quando certificata secondo le procedure del Regolamento, resta compatibile con l’accertamento della responsabilità del convenuto. Il certificato vale come elemento di governance, e il giudizio guarda oltre, ai rischi concreti e alle conseguenze prodotte.
Una quarta previsione interessa il mercato assicurativo. Prima di promuovere l’azione risarcitoria il danneggiato può chiedere al presunto responsabile se disponga di una copertura per la responsabilità civile relativa a quel danno, e il destinatario risponde entro trenta giorni indicando estremi del contratto e denominazione dell’impresa di assicurazione. Al danneggiato spetta inoltre un’azione diretta verso l’assicuratore, entro i limiti delle somme previste dal contratto. Le polizze cyber e product liability italiane vanno lette con questa lente: la domanda su cosa copra esattamente il rischio algoritmico ha adesso un termine di trenta giorni e un interlocutore processuale.
Quattro fronti diranno quanto il decreto pesa davvero, e i primi due si misurano già in ottobre.
Il primo è il perimetro dei sistemi ad alto rischio. Le nuove fattispecie penali vivono su quella qualificazione, mentre l’omnibus digitale europeo ha spostato al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi dell’allegato III. Le imprese italiane si trovano quindi con una responsabilità penale che matura su una categoria i cui obblighi settoriali arrivano più tardi: la mappatura interna di quali sistemi ricadano nella definizione diventa il documento decisivo.
Il secondo è l’aggiornamento dei Modelli 231. Chi ha un OdV attivo lo coinvolge adesso, con una revisione mirata del risk assessment sulle funzioni tecniche e con flussi informativi specifici sui sistemi qualificati ad alto rischio.
Il terzo è la reazione del mercato assicurativo alle nuove regole su azione diretta e presunzione causale, visibile nelle condizioni di polizza dei prossimi rinnovi.
Il quarto è la prassi giudiziaria. Le prime ordinanze di esibizione ex articolo 17 diranno quanto largamente i giudici leggeranno l’elenco documentale, e quel perimetro interpretativo definirà in concreto quale registro conviene tenere da oggi.
Autore
Pablo Liuzzi
Founder, Synthos Logic