Riconoscimento facciale di polizia, conservazione a sette giorni, autorità di sorveglianza del mercato: cosa contiene lo schema di decreto in esame alle Camere, a tre giorni dal 2 agosto.
Il 29 luglio 2026 la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che adegua l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act. Lo stesso giorno il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubblico il proprio parere: favorevole, con condizioni. Il testo passa ora alle commissioni Affari europei della Camera e Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato, poi torna in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.
Il dibattito pubblico si è concentrato sugli articoli che riguardano il riconoscimento facciale in mano alle forze di polizia. È la parte più visibile del provvedimento, e la più divisiva. È anche la parte che rischia di oscurare l'altra metà del testo: quella che stabilisce chi vigila sull'AI Act in Italia, con quali poteri e su quali sistemi. Per le imprese che dal 2 agosto entrano nel perimetro pieno del regolamento, la seconda metà pesa quanto la prima.

Il decreto tratta due fattispecie distinte, con regimi diversi.
L'articolo 8 disciplina l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi accessibili al pubblico. L'uso resta circoscritto a tre finalità: la prevenzione di minacce specifiche e gravi di attacco terroristico o alla vita e all'incolumità delle persone, la ricerca di persone scomparse, la ricerca di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta e sfruttamento sessuale. L'attivazione parte da una richiesta motivata del questore, dei comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, o dei responsabili di specifici servizi centrali, indirizzata al procuratore del Tribunale del capoluogo di distretto. Serve poi l'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, con decreto motivato che indica finalità, durata (fino a quindici giorni, prorogabile per periodi di pari durata), area interessata e persone oggetto di ricerca. Nei casi di urgenza le forze di polizia possono attivare i sistemi subito, con comunicazione anche orale al procuratore della Repubblica e richiesta di autorizzazione entro ventiquattro ore; l'autorità giudiziaria decide nelle ventiquattro ore successive.
L'articolo 10 riguarda il riconoscimento facciale a posteriori sulle registrazioni di videosorveglianza. Qui l'uso è ammesso dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore.
Il punto che ha acceso il confronto politico è la conservazione. I dati biometrici raccolti dalle telecamere collocate in luoghi ritenuti sensibili restano in memoria per sette giorni: se in quella finestra viene commesso un reato diventano materiale d'indagine, altrimenti vengono cancellati. Le opposizioni leggono nella finestra una profilazione preventiva di chi attraversa una piazza il giorno di un corteo; il governo rivendica un intervallo tecnico breve, subordinato a controllo giudiziario. Il merito di quella scelta si deciderà nei pareri delle commissioni e nel passaggio finale in Consiglio dei ministri.
Il Garante ha ritenuto il testo complessivamente coerente con l'AI Act e con la legge delega 132 del 2025, e ha indicato quattro profili da integrare prima dell'approvazione definitiva.
Il primo riguarda la supervisione umana: il decreto va chiarito su chi decide, in che momento e con quale margine di autonomia rispetto all'output del sistema. Il secondo riguarda le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, oggi definite in modo largo. Il terzo chiede il coinvolgimento del Garante negli spazi di sperimentazione normativa, le sandbox regolamentari previste dall'AI Act, quando comportano trattamenti di dati personali. Il quarto punta alla qualità delle banche dati biometriche usate per l'identificazione, con l'aggiunta di un divieto espresso, nelle disposizioni sul nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale, di ricorrere a banche dati costituite tramite scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati.
Sopra le quattro condizioni c'è l'osservazione più netta dell'Autorità. Per il Garante il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici di chiunque acceda a luoghi o eventi pubblici resta distante dall'impianto dell'AI Act, che ammette il riconoscimento facciale ex post per ricerche mirate. La conseguenza operativa che l'Autorità indica è precisa: l'elaborazione dei dati biometrici dovrebbe avvenire sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive.
Lo stesso schema definisce l'architettura nazionale di vigilanza sull'AI Act. Designa il Garante per la protezione dei dati personali come autorità di sorveglianza del mercato per i sistemi ad alto rischio impiegati nei settori sensibili per i diritti fondamentali: giustizia, attività di contrasto, immigrazione e gestione delle frontiere, processi democratici. È una scelta che porta dentro il perimetro AI Act un'autorità già rodata sul GDPR, con un impianto sanzionatorio e una prassi ispettiva consolidati.
Per un'impresa italiana che dal 2 agosto 2026 opera nel perimetro pieno del regolamento la domanda pratica è una sola: a chi risponde, con quali tempi e su quale documentazione. La risposta arriva da questo decreto insieme ai decreti attuativi della legge nazionale. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'interlocutore resta indicato in via provvisoria, e le funzioni compliance lavorano su un'ipotesi di lavoro invece che su una competenza certa.
Il 2 agosto è anche la data in cui la Commissione europea acquisisce i poteri sanzionatori sui fornitori di modelli per finalità generali e in cui gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 diventano pienamente azionabili, con sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3 % del fatturato mondiale annuo. Il calendario europeo procede per date fisse; quello italiano è alle battute finali di un iter parlamentare.
Tre passaggi diranno come si chiude la partita.
Il primo sono i pareri delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato, insieme al voto della commissione Affari europei della Camera, già rinviato una volta. Sono pareri obbligatori e privi di effetto vincolante: proprio per questo il loro peso si misura su quanto il governo ne recepisce nel testo finale.
Il secondo è la sorte delle condizioni del Garante nella versione che torna in Consiglio dei ministri. Il divieto di ricorso a banche dati da scraping indiscriminato e il perimetro dell'elaborazione ex post sono i due indicatori più leggibili di quanto il parere abbia inciso.
Il terzo è la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da lì decorre la certezza su autorità competenti, canali di notifica e regime sanzionatorio nazionale, ossia l'informazione che le funzioni compliance aspettano per chiudere i piani di adeguamento.
Chi guida la trasformazione AI in un'impresa regolata può usare questa finestra per una verifica interna in tre mosse: mappare i sistemi in uso che ricadono nell'alto rischio, ricostruire la documentazione tecnica disponibile oggi, identificare i punti in cui la supervisione umana è dichiarata sulla carta e resta da dimostrare nei fatti. È lavoro che conserva valore a prescindere da come si chiuderà il passaggio parlamentare.
Autore
Pablo Liuzzi
Founder, Synthos Logic