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Attuazione dell'AI Act in Italia: due decreti, un nuovo reato, sei autorità di vigilanza

Il testo definitivo scioglie la domanda che le funzioni compliance italiane si ponevano da mesi: a chi rispondono, con quali sanzioni e su quale documentazione.

Il passaggio che mancava

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo i due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act, e che danno attuazione alla delega dell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi porta il numero 185 e la data del 5 agosto 2026; la seduta si è tenuta il giorno precedente.

L'approvazione chiude un percorso iniziato con l'esame preliminare del 10 giugno 2026 e proseguito attraverso i pareri delle commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali. Il Governo ha modificato diversi punti degli schemi originari, in particolare sulla videosorveglianza, sul trattamento dei dati biometrici, sulle competenze delle Regioni e sui poteri del Garante: i pareri hanno inciso sul testo, come già ipotizzato quando lo schema era in esame alle Camere.

Il tempismo è quello che conta per il mercato. Il 2 agosto 2026 la Commissione europea ha acquisito i poteri di indagine e sanzione sui fornitori di modelli per finalità generali, e gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 sono diventati pienamente azionabili. Tre giorni dopo, l'Italia mette a terra la propria architettura nazionale.

L'attuazione italiana sposta il baricentro dall'annuncio alla prova documentale: da qui in avanti conta quello che un'impresa riesce a dimostrare davanti a sei autorità diverse.
L'attuazione italiana sposta il baricentro dall'annuncio alla prova documentale: da qui in avanti conta quello che un'impresa riesce a dimostrare davanti a sei autorità diverse.

Il primo decreto: polizia, responsabilità e un nuovo reato

Il primo provvedimento reca la prima disciplina organica dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, costruita su due pilastri: sorveglianza e responsabilità umana. Le decisioni restano dell'operatore, e resta esclusa l'adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base di un'elaborazione automatizzata. L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e indiscriminata di informazioni dal web, il punto su cui il Garante aveva insistito nel proprio parere.

La novità che riguarda direttamente le imprese vive però nella parte penale. Il decreto introduce l'articolo 437-bis nel Codice penale, che punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo. È il salto qualitativo dell'intero impianto: la sicurezza di un sistema ad alto rischio smette di essere materia di sola vigilanza amministrativa ed entra nel perimetro della responsabilità penale, con le conseguenze note in termini di modelli organizzativi, deleghe di funzione e catena di controllo interna.

Sul versante civile il decreto rafforza la posizione del danneggiato lungo quattro direttrici: accesso alla documentazione tecnica del sistema, presunzione del nesso di causalità, foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato, azione diretta nei confronti dell'assicurazione. La presunzione del nesso causale è la leva più pesante, perché ribalta l'onere probatorio su chi il sistema lo ha costruito o messo in servizio. Chi produce o integra sistemi ad alto rischio in Italia deve ora considerare la documentazione tecnica come materiale processuale potenziale, oltre che come adempimento regolatorio.

Il secondo decreto: chi vigila su che cosa

Il secondo provvedimento definisce l'assetto di governance nazionale e disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nella formazione. L'impianto poggia su due autorità generaliste e su una mappa settoriale:

  • AgID è autorità di notifica, competente sulla valutazione degli organismi di certificazione della conformità.
  • ACN è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con l'Unione europea.
  • Banca d'Italia, Consob e IVASS vigilano sui sistemi ad alto rischio collegati alla fornitura di servizi finanziari.
  • Il Garante privacy mantiene competenza sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, nella gestione delle frontiere, nella giustizia e nei processi democratici.

Il quadro sanzionatorio è graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli del regolamento europeo e con la possibilità di misure diverse da quelle pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. È una scelta di politica legislativa leggibile: l'Italia usa il margine nazionale per premiare la collaborazione, riservando la sanzione piena ai comportamenti gravi.

Cosa cambia per le imprese italiane

Una banca o una compagnia assicurativa che impiega un sistema di scoring, di antifrode o di supporto alla consulenza si trova ora davanti a un interlocutore preciso invece che a un'ipotesi di lavoro. Il modello di dialogo cambia di conseguenza: Banca d'Italia, Consob e IVASS arrivano sul dossier AI con una prassi ispettiva rodata su vent'anni di vigilanza prudenziale e di condotta, e con l'abitudine a chiedere evidenze scritte prima ancora che spiegazioni.

Per il resto del tessuto produttivo il baricentro si sposta sul dimostrabile. L'esistenza di una policy interna sull'AI vale come punto di partenza; quello che le autorità, i giudici e le assicurazioni chiederanno riguarda l'inventario dei sistemi, la loro classificazione di rischio, i test eseguiti, il monitoraggio in esercizio e la supervisione umana effettiva. L'articolo 437-bis aggiunge un livello ulteriore, perché rende rilevante anche il momento in cui una misura di sicurezza è stata omessa e chi, dentro l'organizzazione, aveva la competenza per adottarla.

C'è poi la parte formativa del secondo decreto, che va letta insieme all'articolo 4 dell'AI Act sull'alfabetizzazione: la competenza delle persone che usano i sistemi diventa un requisito verificabile, con effetti sul piano formativo aziendale già dal prossimo esercizio.

Le prossime scadenze

Tre date scandiranno i mesi che arrivano.

La prima è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che fa decorrere l'efficacia e apre la finestra per gli eventuali provvedimenti attuativi delle singole autorità. Fino a quel momento il testo circola come comunicato e come bozza, materiale utile per prepararsi e insufficiente per chiudere un piano di adeguamento.

La seconda è l'emanazione dei regolamenti operativi di ACN e AgID: canali di notifica, format della documentazione tecnica, modalità di accreditamento degli organismi di certificazione. È lì che si vedrà quanto l'attuazione italiana costa in ore-uomo a un'impresa media.

La terza riguarda le autorità finanziarie. Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno una tradizione consolidata di comunicazioni interpretative: il primo documento con cui una di loro spiegherà come intende esercitare la vigilanza AI dirà al mercato finanziario italiano molto più di qualunque commento al decreto.

Resta aperta la domanda che vale per l'intera Unione. Sei autorità sullo stesso regolamento sono una specializzazione che avvicina il controllo alla materia, oppure una frammentazione che moltiplica gli interlocutori di ogni impresa multisettoriale? La risposta arriverà dai primi dodici mesi di prassi, e sarà osservata con attenzione dalle capitali che stanno ancora scrivendo la propria attuazione.

Autore

Pablo Liuzzi

Founder, Synthos Logic

Fonti

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