Il 4 agosto la corte d'appello federale ha ribaltato il primo grado su un punto solo, e decisivo: chi è il soggetto della frase quando un agente entra in un account protetto da password.
Il 4 agosto 2026 un collegio del Nono Circuito ha annullato l'ingiunzione preliminare che dal marzo scorso teneva l'assistente agentico del browser Comet fuori dagli account Amazon degli utenti. Amazon aveva citato Perplexity nel novembre 2025, sostenendo che l'ingresso negli account protetti da password, compiuto dall'assistente per confrontare prodotti, prezzi e recensioni, violasse il Computer Fraud and Abuse Act federale e il corrispondente Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act della California.
In primo grado la giudice Maxine Chesney aveva dato ragione ad Amazon: Perplexity, scriveva, accede all'account dell'utente con il permesso dell'utente e con l'autorizzazione di Amazon assente, trasmettendo poi le informazioni ai propri server per eseguire il compito richiesto. Il collegio d'appello, per penna del giudice Milan Smith Jr., ha ribaltato quella lettura su un punto solo, e decisivo: l'individuazione di chi compie l'accesso.

Il testo dello statuto federale punisce l'accesso a un computer altrui in difetto di autorizzazione, oppure eccedendo l'autorizzazione ricevuta. La domanda che il collegio si è posto è quindi elementare nella forma e ricca di conseguenze nella sostanza: Perplexity usa l'assistente per accedere ai computer di Amazon?
La risposta è di quattro parole: è l'utente ad accedere. L'assistente aiuta a compiere atti specifici su Amazon.com, e il fatto che Perplexity riceva screenshot del browser dell'utente e invii istruzioni all'assistente resta, per il collegio, distante dal grado di controllo che servirebbe per attribuire l'accesso allo sviluppatore. Sulla norma californiana l'esito è identico, perché anche là il fuoco dell'indagine resta sulla persona che accede o che causa l'accesso.
Il collegio ha anche sciolto per via breve la questione che sembrava più insidiosa, quella dell'intenzionalità di un sistema agentico. L'assistente, si legge nella pronuncia, è uno strumento, e per fini di legge resta distinto da una persona. Le domande sull'intenzione della macchina diventano così irrilevanti al caso: lo strumento agisce nelle mani di chi lo aziona.
Una notazione di metodo merita attenzione. Il collegio riconosce apertamente che la giurisprudenza esistente sull'attribuzione di responsabilità per gli agenti AI è scarsa, e che in materia di frode informatica è quasi assente. È una ammissione rara, e spiega perché la pronuncia sia stata letta come il primo pronunciamento d'appello federale sul tema.
La parte più istruttiva della decisione è quella in cui il collegio si autolimita. La pronuncia riguarda la nozione di accesso come definita dallo statuto federale, applicata alle interazioni dell'assistente con Amazon.com sugli atti del giudizio, e dichiara esplicitamente di lasciare in piedi il regime giuridico vigente sugli agenti AI, invece di fondarne uno nuovo.
Il collegio aggiunge un secondo elemento, forse più importante per chi gestisce una piattaforma: Amazon potrebbe avere altre pretese azionabili contro Perplexity. Ciò che è stato respinto è la via della frode informatica, giudicata infondata in diritto e discutibile come politica, perché estenderebbe il rischio penale agli utenti stessi. Restano il contratto, le condizioni d'uso, la concorrenza sleale, la tutela dei dati. Il caso torna al primo grado per il seguito.
Vale la pena ricordare da dove nasce la richiesta di Amazon: la piattaforma sostiene che gli agenti automatici che entrano nel proprio negozio per conto dei clienti debbano identificarsi in modo trasparente. La pronuncia lascia quella pretesa intatta come istanza di mercato, e la sposta fuori dal diritto penale informatico.
La norma applicata è statunitense, e in Europa il perimetro è diverso. In Italia l'ingresso abusivo in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza è punito dall'articolo 615-ter del codice penale, riformato dalla legge 90 del 2024, che ha inasprito pene e aggravanti. La formulazione italiana ruota attorno a chi si introduce nel sistema e alla volontà di chi ha il diritto di escluderlo: la stessa domanda del Nono Circuito, posta in un ordinamento differente.
Per chi guida una trasformazione AI in Italia il segnale pratico è duplice.
Il primo riguarda chi porta agenti in produzione. Un agente che si autentica su portali di fornitori, marketplace, banche o pubbliche amministrazioni agisce in un perimetro dove le condizioni d'uso di quei portali contano oggi più della qualificazione tecnica dello strumento. La lettura del Nono Circuito rafforza l'idea che il soggetto responsabile sia chi aziona l'agente. Chi lo aziona in azienda è l'azienda.
Il secondo riguarda chi espone un sistema. La leva efficace per governare l'accesso degli agenti risulta contrattuale e tecnica: condizioni d'uso esplicite sull'automazione, requisiti di identificazione, limiti di frequenza, canali API dedicati come alternativa preferibile alla navigazione simulata. Il mercato si sta muovendo proprio lì, e il 4 agosto ne ha dato un esempio: lo stesso giorno della pronuncia, Cloudflare ha presentato un'identità permanente leggibile dalle macchine e portafogli programmabili per agenti, con tetti di spesa ed elenchi di esercenti approvati, sostenendo che circa il 57 % del traffico web di oggi arriva da bot.
La legge descrive chi risponde. L'identificazione descrive chi bussa. Sono due strati distinti, e per ora si stanno costruendo a velocità diverse.
La pronuncia chiude una fase e ne apre due. Sul piano processuale il caso prosegue in primo grado su basi differenti dalla frode informatica, e la scelta di Amazon fra contratto, concorrenza e dati dirà molto su quale strumento diventerà lo standard per governare gli agenti sul web aperto. Sul piano europeo la domanda arriva vergine: quale forma prenderà l'obbligo di identificazione degli agenti, e chi lo scriverà, se il legislatore o le condizioni d'uso delle piattaforme.
C'è poi la domanda che riguarda ogni impresa che sta portando agenti oltre il pilota. Se il soggetto responsabile è chi aziona lo strumento, la tracciabilità di quali agenti hanno agito, su quali sistemi e con quali credenziali smette di essere una buona pratica di ingegneria e diventa la documentazione della propria posizione. Quanti registri, oggi, reggerebbero quella lettura?
Autore
Pablo Liuzzi
Founder, Synthos Logic